IL CAMPANILE
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Neomagistrati, approvato in via definitiva il disegno di legge |
Lo scorso 26 ottobre il Senato ha
definitivamente approvato il disegno di
legge (ddl n. 2936) sulle funzioni dei
magistrati ordinari di prima nomina.
Il provvedimento amplia l’ambito delle
funzioni che i magistrati ordinari possono
essere chiamati a svolgere al termine del
tirocinio: prevede infatti la possibilità di
svolgere sia funzioni requirenti che
funzioni giudicanti monocratiche penali
introducendo però, per queste ultime,
un’eccezione solo per la trattazione di
alcuni tipi di reato.
La normativa vigente prevede che, una volta
superato il concorso, i magistrati debbano
svolgere un tirocinio della durata di 18
mesi (articolato in tre sessioni di sei
mesi, una delle quali presso la Scuola
superiore della magistratura, ex art. 18,
D.Lgs. n. 26/2006, peraltro non ancora
istituita). Concluso il tirocinio, i
magistrati sono assegnati a una sede
provvisoria per la durata di 2 anni e 6 mesi
e poi, all’esito della prima valutazione di
professionalità, agli uffici giudiziari
individuati quali disponibili dal CSM. E’
inoltre preclusa ai neomagistrati, che hanno
concluso il tirocinio ma non hanno ancora
conseguito la prima valutazione di
professionalità, la possibilità di svolgere
funzioni requirenti; giudicanti monocratiche
penali; di giudice per le indagini
preliminari; di giudice per l’udienza
preliminare.
Il nuovo disegno di legge apporta modifiche
alla normativa vigente in materia di
attribuzione di funzioni ai magistrati al
termine del periodo di tirocinio (art. 13,
comma 2, D.Lgs. n. 160/2006). Elimina il
divieto di svolgere funzioni requirenti
anteriormente alla prima verifica di
professionalità e attenua il divieto di
svolgimento di funzioni giudicanti
monocratiche penali, introducendo
un’eccezione per i reati per cui è ammessa,
ai sensi dell’art. 550 c.p.p., la citazione
diretta a giudizio; riafferma il divieto di
svolgere le funzioni di GIP e GUP
anteriormente alla prima valutazione di
professionalità.
L’eccezione riguarda i seguenti reati:
- contravvenzioni ovvero delitti puniti con
la pena della reclusione non superiore nel
massimo a quattro anni o con la multa, sola
o congiunta alla predetta pena detentiva;
- violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale (art. 336 c.p.); resistenza a un
pubblico ufficiale (art. 337 c.p.);
- oltraggio a un magistrato in udienza
aggravato (art. 343, secondo comma, c.p.);
- violazione di sigilli aggravata (art. 349,
secondo comma, c.p.);
- rissa aggravata (art. 588, secondo comma,
c.p.), con esclusione delle ipotesi in cui
taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato (art. 625 c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.).
I neomagistrati quindi tornano a ricoprire
incarichi monocratici e requirenti, come
prima della riforma introdotta nel 2007.