IL CAMPANILE
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Stanare gli evasori si può! |
di Massimo Donadi
"Fisco, i 18mila supertruffatori"
titola Repubblica. "Fisco più
facile con un decreto" invece, il
Corri-ere. La lotta all’evasione torna,
finalmente, d’attualità.
Per noi è sempre stata una priorità
politica, ma non tutti i partiti la
pensavano come l’Italia dei Valori.
Qualcuno è arrivato persino a dire che la
lotta all’evasione era una vendetta nei
confronti del proprio elettorato. Pensate un
po’, è come ammettere che il proprio partito
prende il voto degli evasori e che per
questo la lotta all’evasione non si può
fare.
Solo nell’Italia berlusconizzata si
è potuto arrivare a tanto. Oggi la
situazione sta cambiando perché la crisi
economica sta rendendo difficile la vita a
milioni di cittadini e il reato di evasione
è diventato odioso agli occhi dell’opinione
pubblica. Siamo in prima linea per
contrastare l’evasione fiscale e abbiamo
presentato una mozione che contiene misure
finalmente efficaci per stanare gli evasori
e ripristinare un po’ di giustizia sociale.
MOZIONE PER
L’ADOZIONE DI
MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED
ALL’ELUSIONE FISCALE
La Camera, premesso che:
- l'evasione fiscale in Italia è enorme.
Essa rappresenta una «pandemia»
che comporta una gravis-sima alterazione del
mercato e dell'intero sistema economico e
provoca danni ingenti alle imprese, che si
trovano di fatto a competere in un mercato
gravemente distorto, alle famiglie che
devono fare i conti con un prelievo
eccessivo e servizi scadenti e, in
definitiva, allo stesso Stato. Nella
situazione presente di crisi e di necessità
per il nostro Paese di ridurre il deficit ed
il debito dei conti pubblici con misure
drastiche e pesanti per tutti i cittadini, i
costi dell'evasione fiscale e della
corruzione divengono ancor più
insopportabili;
- secondo i dati dell'Agenzia delle entrate,
si stima che ogni euro investito in
accertamenti ne produca quattro di entrate
recuperate. Negli Usa il tax gap
(la misura delle imposte dovute e non pagate
ogni anno) è stabile al 15 per cento; in
Gran Bretagna è all'8 per cento. Se si
prende per buona la stima di 120 miliardi di
evasione in Italia, con un gettito
complessivo di circa 700 miliardi, per
ottenere lo stesso indice tax gap
degli Usa dovremmo puntare a recuperare
imposte evase per circa 20 miliardi; e circa
75 per raggiungere la Gran Bretagna;
- una misura del tax gap
permetterebbe inoltre di sapere quanta parte
delle aliquote è dovuta agli evasori «che
mettono le mani in tasca» ai
contribuenti: così ogni cittadino onesto
avrebbe una misura di quanto paga in più
grazie agli evasori, e toccherebbe con mano
il beneficio di un'eventuale maggiore
legalità;
- la lotta all'evasione non deve
rappresentare, infatti, uno strumento per
aumentare il gettito, ma per la
ridistribuzione dell'incremento del gettito
fiscale a favore di chi le tasse le paga.
Solo restituendo gli introiti dell'evasione
recuperata, in forma di minori aliquote, si
può dare un senso di maggior equità. Deve
essere scritto un nuovo Patto d'onore tra lo
Stato ed i contribuenti, inserendo una
norma-quadro vincolante nello Statuto dei
diritti del contribuente: ogni euro di
maggiore entrata derivante dalla lotta
all'evasione deve corrispondere ad un euro
di minor imposta;
- già con l'introduzione dello «spesometro»
si è introdotto nel nostro ordinamento una
possibilità concreta di incrocio telematico
dei dati dei contribuenti ai fini
dell'accertamento;
- con il decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011, l'attuale Governo ha messo
a disposizione dell'amministrazione
finanziaria un'ulteriore potente strumento
di conoscenza: gli operatori finanziari sono
obbligati, infatti, a comunicare
all'anagrafe tributaria le movimentazioni
che hanno interessato ogni singolo utente ed
ogni informazione necessaria ai fini dei
controlli fiscali;
- decisivo nel contrasto all'evasione,
risulta adesso l'utilizzo ottimale dei
numerosi strumenti induttivi a disposizione
(redditometro, studi di settore,
tracciabilità del contante, accesso a tutte
le transazioni finanziarie, dati su attività
mobiliari e immobiliari, utenze) a scopo
statistico, per individuare i potenziali
soggetti evasori;
- il lavoro dell'amministrazione deve
compiere al riguardo un salto di qualità
trasformando la possibilità
dell'accertamento in un obbligo di verifica
annuale, con le tecnologie informatiche, per
tutti i codici fiscali in relazione alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA
individuali, da confrontare con i dati dello
«spesometro» e dei flussi
finanziari;
- l'amministrazione finanziaria deve
desumere dai conti bancari la capacità
complessiva di spesa, e quindi il reddito
presumibile, di ogni codice fiscale (somma
di tutte le uscite, meno dividendi e
interessi incassati, meno/più gli
investimenti/disinvestimenti nel periodo),
una singola cifra (con una maggiore tutela
della privacy del cittadino), facile da
calcolare una volta l'anno, anche dal
contribuente, e che per questo agirebbe da
efficace deterrente all'evasione;
- l'amministrazione dovrebbe far conoscere
ai cittadini i metodi ed i parametri
utilizzati per analizzare i dati, in modo
che ciascuno possa sapere come la sua
dichiarazione sarà valutata, essendo la
deterrenza il modo migliore per ridurre
l'evasione;
- questa metodologia ha dato, in particolare
negli Usa dove viene applicata fin dai primi
anni del Novecento, ottimi risultati in
termini di contrasto all'evasione ed alla
stessa criminalità organizzata;
l'esperienza dice che le disposizioni
comunitarie relative all'abuso di diritto in
materia tributaria rappresentano uno
strumento molto efficace, perché sono le
strutture finanziarie complesse che possono
più facilmente facilitare l'elusione su
vasta scala. Costituiscono «abuso del
diritto» le opera-zioni compiute
essenzialmente per il conseguimento di un
vantaggio fiscale. Grazie all'applicazione
di tale concetto l'amministrazione
finanziaria ha recuperato circa un miliardo
dalle banche italiane (limitandosi ai casi
di pubblico dominio) che avevano abusato di
«strumenti fiscali»;
- nell'ordinamento tributario italiano manca
una disciplina antielusiva generale,
essendoci solo norme antielusive specifiche
per diversi settori. L'esigenza di applicare
la teoria dell'abuso di derivazione
comunitaria anche ai tributi non
armonizzati, ha portato la Corte di
cassazione (sentenze n. 30055 n. 30056 e n.
30057 del 23 dicembre 2008) ad individuarne
un fondamento costituzionale nell'articolo
53 della Costituzione e un legame
concettuale con la teoria dell'abuso del
diritto civile,
impegna il Governo:
- a valutare le opportune iniziative, anche
normative, ferme restando le prerogative del
Parlamento, al fine di:
a) inserire nel Documento di economia e
finanza una valutazione ufficiale
dell'entità dell'evasione fiscale, misurata
attraverso il calcolo del tax gap
(la misura delle imposte dovute e non pagate
ogni anno), stabilendo altresì gli obiettivi
annuali del recupero di gettito conseguenti
alle attività di contrasto e prevedere che
tali maggiori entrate, dovranno confluire
interamente - stabilendo al riguardo una
precisa disposizione quadro da inserire
nello Statuto dei diritti del contribuente
(legge n. 212 del 2000) - a decorrere
dall'anno fiscale 2012, nel Fondo per la
riduzione strutturale della pressione
fiscale (previsto dal comma 36 dell'articolo
2 del decreto-legge n. 138 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 148 del 2011), finalizzato alla riduzione
degli oneri fiscali e contributivi gravanti
sulle famiglie e sulle imprese;
b) rendere obbligatoria - anche in
riferimento a quanto previsto dall'articolo
11 del decreto-legge 201 del 2011
(convertito con modificazioni dalla legge n.
214 del 2011) - la verifica annuale, con le
tecnologie informatiche, di tutti i codici
fiscali in relazione alle dichiarazioni dei
redditi e dell'IVA individuali, da
confrontare con i dati dello «spesometro»
e dei flussi finanziari facendo sì che tale
verifica comporti da un lato la
semplificazione dei dati da esaminare (una
singola cifra, il reddito presumibile, di
ogni codice fiscale: somma di tutte le
uscite, meno dividendi e interessi
incassati, meno/più gli
investimenti/disinvestimenti nel periodo),
dall'altro un rafforzamento delle strutture
addette ai controlli;
c) obbligare i contribuenti a riportare in
un prospetto allegato alla dichiarazione
annuale dei redditi, i beni, gli immobili e
le attività finanziarie detenute o di cui
hanno la disponibilità in Italia e
all'estero di qualsiasi tipologia;
d) definire analoghe procedure di verifica
annuale per via informatica delle
dichiarazioni di tutte le società,
determinando l'imponibile dell'imposta sul
reddito delle società (IRES) anche sulla
base del possesso da parte di una società di
uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per
il trasporto di persone, di natanti di lusso
o di immobili ad uso residenziale, qualora
non costituenti oggetto principale
dell'attività della società stessa, fare in
modo che una società possa essere
classificata come società di comodo anche
nel caso la sua dichiarazione dei redditi
sia congrua rispetto al relativo studio di
settore e rendere trasparenti i veri
proprietari di beni intestati a società di
comodo;
e) definire un ridisegno complessivo della
normativa in materia di sanzioni penali
relative ai reati connessi al fenomeno
dell'evasione, a partire dal ripristino del
reato di falso in bilancio ed alla
previsione più equilibrata e restrittiva
della sospensione condizionale della pena;
f) offrire coerenza ed omogeneità all'intera
macchina dell'amministrazione finanziaria,
al fine di rafforzare l'autonomia gestionale
delle strutture rispetto all'indirizzo
politico valorizzando le specificità
professionali degli operatori;
g) prevedere la smilitarizzazione della
Guardia di finanza, la sua riorganizzazione
in settori funzionali, e prevedere, in
quest'ambito, un più stretto coordinamento
in capo all'Agenzia delle entrate, di tutti
gli organismi che operano ai fini
dell'accertamento delle posizioni
tributarie;
h) prevedere una disciplina antielusiva
generale in riferimento all'articolo 53
della Costituzione in forza della quale in
virtù del principio generale dell'abuso del
diritto tributario, il contribuente non
possa trarre indebiti vantaggi fiscali
dall'utilizzo distorto di strumenti
giuridici idonei ad ottenere un risparmio
fiscale, in difetto di ragioni
economicamente apprezzabili che
giustifichino l'operazione, diverse dalla
mera aspettativa di quel risparmio fiscale.
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