IL CAMPANILE

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SACCHETTI DI PLASTICA: il disegno di legge che regola il divieto |
Regolare il divieto di commercializzazione
delle buste di plastica e promuovere le
politiche del riuso. E’ quanto prevede lo
schema di disegno di legge in materia di
divieto di commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per asporto merci approvato
dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011.
Il provvedimento, composto da un unico
articolo, lascia invariato al 1° gennaio
2011 il divieto di commercializzazione dei “sacchi
per l’asporto delle merci” non
biodegradabili disposto dalla Legge
Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1130 - Legge
27 dicembre 2006, n. 296 come modificato
dall’art. 23, comma 21 – novies della legge
3 agosto 2009, n. 102).
La norma citata prevede che “ai fini
della riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera, del rafforzamento
della protezione ambientale e del sostegno
alle filiere agro-industriali nel campo dei
biomateriali, sarebbe stato avviato […] un
programma sperimentale a livello nazionale
per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l’asporto
delle merci che […] non risultino
biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al
definitivo divieto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, della commercializzazione di
sacchi non biodegradabili per l’asporto
delle merci”.
In assenza della sperimentazione prevista e
dei provvedimenti necessari al
raggiungimento graduale dei divieto,
l’attuale disegno di legge si ripropone di
precisare la portata del divieto e di
sanzionarne la violazione, la quale si
sostanzia nel pagamento di una somma da
2.500 euro a 25.000 euro con la possibilità
di aumentarle fino al quadruplo e
contestualmente di promuovere le politiche
del riuso e di informare il pubblico sulla
corretta gestione del ciclo dei rifiuti
relativo ai sacchi per l’asporto delle
merci.
I sacchi per l’asporto delle merci
commercializzabili devono risultare conformi
ai criteri fissati dalla normativa
comunitaria e dalle norme tecniche approvate
a livello comunitario.
Diversamente sono esclusi dal divieto i
sacchi per l’asporto delle merci, di
spessore superiore a 400 micron dotati di
manici accessori e di dispositivi di
chiusura nonché di caratteristiche tecniche
e costruttive che favoriscono il loro
riutilizzo duraturo e li dotino di un
autonomo valore economico.
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Per saperne di più sulla Legge 3 agosto
2009, n. 102
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