IL CAMPANILE
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Il Codice delle leggi antimafia |
E' stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 il
decreto legislativo contenente il Codice
delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione e nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia.
Il decreto attua le deleghe previste dagli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n
.136, Piano straordinario contro le mafie.
La prima delega (articolo 1) prevede
l'emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione. A
questa delega è data attuazione con le
disposizioni dei libri I, II e IV del
decreto legislativo. La seconda delega
(articolo 2) prevede l'aggiornamento e la
semplificazione della normativa in materia
di documentazione antimafia, sulla base di
una serie di specifici criteri. Ad essa è
data attuazione con le disposizioni del
libro III.
L'unificazione dell'intera normativa
antimafia è finalizzata a rendere coerente
un sistema di norme formatosi negli anni
attraverso una stratificazione di interventi
legislativi diversi.
Il testo del decreto legislativo raccoglie
tutta la normativa vigente in tema di misure
di prevenzione, aggiornandola secondo le
prescrizioni della legge delega, in
particolare prevedendo:
- la facoltà di richiedere che il
procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione sia celebrato in udienza
pubblica;
- la previsione di un limite di durata anche
per il procedimento di secondo grado, con la
perdita di efficacia del sequestro ove non
venga disposta la confisca nel termine di un
anno e sei mesi dalla immissione in possesso
da parte dell’amministratore giudiziario,
nonché, in caso di impugnazione della
decisione, entro un anno e sei mesi dal
deposito del ricorso; è altresì prevista la
possibilità di prorogare i termini in parola
per sei mesi e per non più di due volte in
caso di indagini particolarmente complesse;
- l’introduzione della revocazione della
decisione definitiva sulla confisca di
prevenzione, volta a consentire agli enti
assegnatari dei beni confiscati di gestirli
senza timore di doverli restituire. A
seguito del definitivo decreto di confisca,
la revoca sarà possibile solo in casi
eccezionali (difetto originario dei
presupposti, falsità delle prove); in tal
caso, salvo che per i beni di particolare
pregio storico-artistico, verrà restituita
solo una somma di denaro equivalente al
valore del bene;
- la disciplina dei rapporti tra la confisca
di prevenzione e il sequestro penale, volta
a regolare i rapporti tra diversi e
contestuali provvedimenti giudiziari. Se
insistono entrambi sul medesimo bene si
applicano le norme della prevenzione per la
relativa amministrazione e gestione (nomina
amministratore giudiziario, relazione
periodica);
- la disciplina dei rapporti dei terzi con
la procedura di prevenzione, volta a
garantire la tutela della buona fede;
- la disciplina dei rapporti con le
procedure concorsuali, per risolvere le
numerose questioni interpretative causate
dalla mancanza di una specifica normativa in
materia; i beni sequestrati o confiscati nel
procedimento di prevenzione sono sottratti
dalla massa attiva del fallimento e sono
gestiti e destinati secondo le norme sul
procedimento di prevenzione;
- la disciplina degli effetti fiscali del
sequestro, volta a risolvere le numerose
questioni interpretative che la mancanza di
una specifica normativa in materia ha
determinato; l’amministratore assume la
qualità di sostituto d’imposta, paga
provvisoriamente le imposte relative ai beni
sequestrati secondo le aliquote vigenti per
i diversi redditi e all’esito della
procedura, se i beni vengono restituiti,
recupera nei confronti del proprietario;
- in materia di certificazione antimafia, il
codice semplifica ed omogeneizza una
normativa resa particolarmente complessa
dalla stratificazione delle norme nel tempo.
Inoltre, tenuto conto che i pareri resi
dagli organi parlamentari (Comitato per la
legislazione e Commissioni giustizia della
Camera e del Senato) hanno evidenziato la
volontà di “innovare l’ordinamento in
maniera maggiormente significativa”, il
Consiglio dei ministri ha deciso di avviare
una nuova iniziativa legislativa che copra
l’intero spettro della disciplina
sostanziale e processuale in materia di
criminalità organizzata: dalle
intercettazioni “giudiziarie”, alla
disciplina sui collaboratori e testimoni di
giustizia, dal regime carcerario previsto
dall’art. 41-bis, ai colloqui investigativi
speciali e alle attività di cooperazione
giudiziaria con altri Stati nel settore
della confisca .Per questo motivo, anche in
considerazione dei limiti materiali della
legge delega e la prossima scadenza del
termine per il suo esercizio (settembre
2011), il Consiglio ha deciso di stralciare
le norme contenute nel libro I del nuovo
Codice e di approntare un nuovo disegno di
legge. Ciò al fine di evitare i rischi che
una codificazione soltanto parziale –
limitata cioè a talune norme – potesse
determinare un’ulteriore “stratificazione”
normativa in contrasto con gli obiettivi
generali del Governo e con quelli della
legge delega.