PACIFICO: «Ora è possibile riaprire la questione al TAR Lazio e restituire a ogni ricorrente 30.000 €. Ancora una volta il sindacato dei Presidi riesce a riaprire una questione che gli altri sindacati avevano visto archiviare: la restituzione al FUN del 30% delle risorse decurtate illegittimamente da più di un quinquennio e la conseguente maggiorazione della ripartizione delle risorse del salario accessorio.».

di Redazione —

Il Consiglio di Stato, dà ragione all’avv. Nicola Zampieri dell’UDIR, il sindacato dei Dirigenti scolastici, che, a tutela della retribuzione dei Presidi, con l’ordinanza odierna, annulla la sentenza del TAR Lazio sul difetto di giurisdizione e rimanda la decisione nel merito al Giudice Amministrativo sul gravame proposto, in quanto «con la domanda oggetto di causa si deduce la non conformità dell’atto impugnato alle leggi che regolano la materia, specie in riferimento al rispetto dei tetti di spesa fissati dalle varie leggi finanziarie e precisamente: all’art. 9 del DL. n. 78/2010, all’art. 1 della l. n. 147/2013, all’art. 1 della l. n. 208/15, all’art. 23 del d. lgs. n. 75/17 e alla l. n. 12/2019.».
Buone notizie, dunque, per tutti i dirigenti scolastici che negli anni si sono visti decurtare il proprio stipendio: è una battaglia che UDIR porta avanti da diverso tempo e che potrebbe vederla vittoriosa nelle aule dei Tribunali per riconoscere ciò che contrattualmente è previsto per tutti i dirigenti in servizio per il futuro, viste le nuove immissioni in ruolo del concorso 2017 e per quanto non è stato percepito negli anni passati.
I tagli al FUN, Fondo Unico Nazionale, tra l’altro rendono illegittima la sottoscrizione dei Contratti integrativi regionali fatta dagli altri sindacati rappresentativi firmatari di contratto, che determina un erroneo ammontare della retribuzione di posizione e risultato.

«Siamo riusciti laddove altri sindacati avevano provato, riportare cioè al tribunale amministrativo il merito di una aperta violazione della legge. Al primo posto mettiamo la tutela dei nostri associati. L’Amministrazione nel giudizio presso il TAR del Lazio aveva sostenuto che la determinazione del FUN non è materia di competenza del giudice amministrativo, mail Consiglio di Stato dà torto al TAR Lazio, perché “la normativa demanda alla contrattazione collettiva solo la fissazione dei criteri di utilizzo del FUN e non la quantificazione dello stesso, che viene invece effettuata unilateralmente ed autoritativamente dal MIUR, con proprio decreto, sottoposto solo al visto del MEF», dice Marcello Pacifico, Presidente nazionale UDIR, che spiega: «I giudici del Consiglio di Stato colgono in pieno il cuore della questione: la determinazione dell’ammontare del FUN è un Atto Unilaterale dell’Amministrazione, per il semplice motivo che il CCNL 2016/2018 non inserisce la materia tra quelle oggetto di contrattazione (Art. 7).
Si tratta di un vero e proprio suicidio sindacale, che è stato perpetrato con il CCNL 2006/2009 e non è stato sanato dal CCNL 2016/2018, come appena detto; la cosa è tanto più grave se si considera che nei contratti precedenti (2000/2001 e 2002/2005) la determinazione del FUN era invece oggetto di contrattazione.
Se la determinazione FUN fosse rimasta materia di contrattazione non avrebbero potuto tagliarlo senza colpo ferire, tagliando così gli stipendi dei Dirigenti Scolastici italiani.
L’unica strada oggi percorribile per tutelare gli interessi dei Dirigenti Scolastici è quindi quella giurisdizionale e il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “… con la domanda oggetto di causa si deduce la non conformità dell’atto impugnato alle leggi che regolano la materia, specie in riferimento al rispetto dei tetti di spesa fissati dalle varie leggi finanziarie…” e che “l’Amministrazione ha unilateralmente ed autoritativamente determinato il Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti…”.
Dunque, come si legge ancora dalla sentenza, “il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio al primo giudice dell’esame del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice del processo amministrativo.».

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