«Chi segnala ad AGCM potrà anche rivalersi in caso di danno economico», dice Confconsumatori , mettendosi a disposizione dei cittadini e ricordando che le modifiche unilaterali dei contratti comunicate dal gestore tra agosto 2022 e aprile 2023 sono illegittime.

di Redazione —

Lo scorso 9 novembre 2022 la Confconsumatori è intervenuta nuovamente sul tema delle modifiche unilaterali dei contratti dei gestori dell’energia ricordando e spiegando che: «i consumatori che hanno ricevuto dal proprio gestore dell’energia comunicazioni unilaterali di variazione delle condizioni contrattuali prima della scadenza del contratto devono contestarle e segnalarle all’AGCM. Questo non solo perché si tratta di comportamento illegittimo da scoraggiare con sanzioni comminate dalle Autorità, ma, anche, perché coloro che, nel frattempo, avessero sottoscritto altro contratto più oneroso o subito danni conseguenti le comunicazioni illegittime, potranno richiedere un risarcimento se verrà accertata, grazie anche alle segnalazioni dei consumatori, la pratica commerciale scorretta da parte del gestore.». Quindi, Confconsumatori ricorda, in particolare, l’articolo 3 del DL 115/2022 (aiuti ter), che ha introdotto il divieto di modifiche unilaterali a carico delle società energetiche a partire dal 10.8.2022 al 30.4.2023, specificando che: «In tale periodo non possono neanche essere notificati (come da comunicazione congiunta di Antitrust ed ARERA) i preavvisi di notifica, e le società potranno, salvo proroghe, inviare ex novo i suddetti a partire dal 30.4.2023 con efficacia 30.5.2023.».
L’associazione raccomanda, ai consumatori, nel dichiararsi disponibile ad affiancare i cittadini nella contestazione delle comunicazioni illegittime e nella segnalazione delle stesse all’autorità AGCM, di prestare maggiore attenzione alle proposte telefoniche, «fermo restando il diritto del consumatore di cambiare gestore o contratto in qualunque momento. Alcuni associati, ad esempio hanno lamentato di essere stati convinti dal call center a sottoscrivere un contratto più oneroso prima della naturale scadenza del precedente, più conveniente.».

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