Chiesta dal Codacons l’estensione, oltre il 30 aprile 2023, della misura del Decreto Aiuti bis che impone la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, con riguardo alla definizione delle tariffe.
di Redazione —
Stando a quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis all’Art. 3, “Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale“, si impone lo stop agli aumenti tariffari unilaterali, con valore retroattivo, fino al 30 aprile 2023, per cui le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale non potranno “modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”, rendendo inefficaci, anche, i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già attuate.
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«Per una volta che viene approvata una misura realmente favorevole ai consumatori, questa ha natura transitoria, e, in capo a qualche mese, sarà già nel dimenticatoio, mentre dovrebbe essere rafforzata ed estesa nel tempo, senza limiti di validità», afferma il Codacons, spiegando: «Il rischio è, che, alla scadenza del termine previsto dal decreto ‘Aiuti bis’, cioè, subito dopo il 30 aprile 2023, le aziende fornitrici di luce e gas possano imporre ulteriori maxi-rincari, per compensare lo stop agli aumenti unilaterali delle tariffe in vigore fino a quella data.
Per questo è indispensabile estendere la misura indefinitamente, impedendo alle aziende fornitrici di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sul prezzo. Un provvedimento utile e necessario, atteso e richiesto, che non esaurirebbe i suoi effetti nel giro di qualche mese: eliminando la possibilità per il fornitore di variare a sua discrezione il contratto, decidendo cambiamenti ed approvandoli previa comunicazione e tacito assenso del cliente, si garantisce più stabilità all’intero sistema, tutelando maggiormente l’utente finale.».
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