RALLO: «Questa sentenza adesso diventa giurisprudenza. Speriamo possa servire a svelenire questo clima di contrapposizione che in questi ultimi anni è stato creato in Italia. Un clima artificiale creato appositamente da alcuni, che ci ha riportato ai livelli del dopo guerra. Parlare di antifascismo dopo il 1945, o di anticomunismo dopo il 1991, è un non senso.». 

di Redazione —

Tutto accade a Trapani, in Sicilia, un’isola italiana dove vige una Costituzione, che, all’Art. 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, dove se volevi occupare uno spazio pubblico dovevi fare una dichiarazione antifascista. Avete letto bene, non è uno scherzo, a Trapani, conditio sine qua non, per ottenere la concessione di spazi pubblici, fino a pochi giorni fa, quando una sentenza della prima Sezione del TAR Sicilia, arrivata dopo il pronunciamento del CGA, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sulla stessa questione, ha annullato la delibera del Consiglio comunale, ritenendo «illegittimo imporre al richiedente la concessione di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto inviolabile alla dall’art. 21 della Costituzione», che vincolava alla dichiarazione di essere antifascisti se si voleva occupare spazi pubblici.

«Nel 2019, su pressione dell’ANPI, il Consiglio comunale di Trapani approva un emendamento alla modifica del regolamento sull’arredo urbano che stabilisce che chiunque chieda la concessione di spazi pubblici deve sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo», racconta all’Adnkronos l’ex deputato Michele Rallo, che, insieme all’ex sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica avanzarono una richiesta: allestire un banchetto per una raccolta di firme a tutela dell’Articolo 21 della Costituzione, ma, si rifiutano di sottoscrivere la dichiarazione. Così non ottengono la concessione. A questo punto presentano attraverso l’avvocato Augusto Sinagra, una richiesta di sospensiva al TAR che la respinge, pur rinviando la decisione sul merito del ricorso.
Il caso si sposta davanti al CGA che non solo accoglie la sospensiva della delibera del Comune di Trapani, ma entra nel merito della questione: «Quattro pagine di ordinanza con cui il CGA, praticamente, prende a schiaffi il Comune di Trapani e ​il TAR, sostenendo che “le libertà fondamentali della persona richiedono una tutela vigile e immediata e che pertanto il provvedimento impugnato va sospeso”.». L’8 aprile la sentenza del TAR che, facendo propria la motivazione del CGA, accoglie il ricorso motivando: «fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dei principi della Costituzione italiana. In materia di diritti fondamentali, di eguaglianza, di esercizio del diritto di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero e di associazione in partiti politici».
«Questa sentenza adesso diventa giurisprudenza. Speriamo possa servire a svelenire questo clima di contrapposizione che in questi ultimi anni è stato creato in Italia. Un clima artificiale creato appositamente da alcuni, che ci ha riportato ai livelli del dopo guerra. Parlare di antifascismo dopo il 1945, o di anticomunismo dopo il 1991, è un non senso»., conclude Rallo.

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