GARANTE DELLA PRIVACY: «Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria.».

di Piero Mastroiorio —

Dopo che, lo scorso 27 gennaio 2021, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha sposato unanimemente le ragioni della scienza, nonostante ritenga non percorribile la strada dell’obbligatorietà della vaccinazione e nemmeno l’utilizzo dei certificati di vaccinazione come passaporti, spingendo, semmai, per una comunicazione capillare e di livello: sostenendo che “debba essere garantito che tutti i Paesi abbiano potuto vaccinare il personale medico e i gruppi vulnerabili prima di estendere la vaccinazione ai gruppi non a rischio“, arriva  la disposizione del Garante della privacy: la vaccinazione resta top secret, il datore di lavoro non può sapere se i dipendenti si sono vaccinati o meno: viene precisato inoltre che il datore di lavoro non può conoscere se il dipendente si è iniettato il vaccino anche se c’è il suo consenso e neanche chiederlo al medico competente, ovvero quello aziendale.
Questa nel dettaglio è una delle risposte del Garante della Privacy alla domande sul tema della vaccinazione nell’ambito lavorativo, spiegazione apparsa lo scorso 17 febbraio 2021, sul sito del Garante attraverso le FAQ rispondendo alle domande: il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?
L’Autorità, con l’intento di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche, affinché, possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto  emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori., ha così spiegato nelle FAQ: «il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.».
Il Garante ha chiarito inoltre che «in attesa di un intervento del legislatore nazionale che, eventualmente, imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.».

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