Le norme modificate dalla riforma, con le sanzioni previste per le violazioni.

dell’avv. Fabio Piccioni Foro di Firenze

L’art. 49 c. 5-ter lett. b) D.L. 16/7/2020 n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120, ha inserito nell’art. 3 C.d.S. tre nuove definizioni stradali e di traffico.
Il novellato n. 12-bis) – già introdotto dall’art. 229 c. 3 D.L. 19/5/2020 n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020 n. 77 – reca la definizione di Corsia ciclabile, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente contraddistinta e delimitata da una striscia bianca continua, destinata alla circolazione dei velocipedi (nel senso di marcia previsto).
La corsia, previa delimitazione con strisce bianche discontinue, può essere impegnata anche da altri veicoli:
– per brevi tratti, laddove le dimensioni della carreggiata non consentano di ricavare una corsia a uso esclusivo; in tal caso essa è parte della corsia veicolare (definizione, tuttavia, inesistente);
– dai veicoli del trasporto pubblico collettivo per effettuare la fermata, quando la corsia risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’art. 151 Reg. C.d.S.
Infine, la corsia è valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale con qualsiasi inclinazione.
La corsia ciclabile si distingue dalla “pista ciclabile che, ai sensi del n. 39), costituisce la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
Ai sensi del nuovo comma 4-ter dell’art. 145 C.d.S. introdotto dall’Art. 49 c. 5-ter lett. l) D.L. 76/2020, i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle “corsie ciclabili”, lungo le strade urbane. In caso di violazione, sulla base del combinato disposto di cui ai commi 10 e 11, si applica la sanzione pecuniaria da 167 a 665 € e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Viene, inoltre, aggiunto il nuovo n. 12-ter), recante la definizione di Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. Si tratta della parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico di marcia, appositamente contraddistinta e delimitata da una striscia bianca discontinua, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
Ai sensi della nuova lett. i-bis) del comma 1 dell’art. 7 C.d.S. – introdotta dall’art. 49 c. 5-ter lett. c) D.L. 76/2020 – la corsia può essere posizionata sulle strade classificate come urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali e sugli itinerari ciclopedonali.
Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 150 C.d.S., introdotto dall’Art. 49 c. 5-ter lett. n D.L. 76/2020, lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a “doppio senso ciclabile”, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. In caso di violazione della nuova disposizione, si applica, ai sensi del comma 4, la sanzione pecuniaria da 42 a 173 €.
Viene, infine, inserito il nuovo n. 58-bis), che introduce la definizione di Zona scolastica, quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine, che dovranno essere appositamente previsti all’interno del regolamento di esecuzione, da aggiornarsi ai sensi dell’art. 49 c. 5-decies del D.L. 76/2020.
Ai sensi del nuovo comma 11-bis dell’art. 7 C.d.S., introdotto dall’art. 49 c. 5-ter lett. c) D.L. 76/2020, nelle zone scolastiche può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide titolari del contrassegno di parcheggio per disabili (di cui all’art. 381 c. 2 Reg. C.d.S.), in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. In caso di violazione delle citate prescrizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 13-bisid est il pagamento di una somma da 168 a 678 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

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