Il nuovo illecito è punito, secondo le regole procedurali scandite dalla L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 €, per la quale oggi, a differenza del passato, è ammesso il pagamento in misura ridotta.

di Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze

Il D.L. 4/10/2018 n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con modifiche dalla L. 1/12/2018 n. 132, nel novellare il comma 1 dell’art. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66, recante Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, ha ri-penalizzato il reato di  blocco stradale, in quanto ritenuto lesivo della sicurezza dei trasporti e della libertà di circolazione.
Infatti, le condotte consistenti:
– nel deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria;
– nell’ostruire o ingombrare, in qualunque modo, una strada ordinaria;
comportano la pena della reclusione da 1 a 6 anni – già prevista per il delitto di blocco ferroviario.
La previsione consente il ritorno al testo previgente alla depenalizzazione recata, vent’anni prima, dal D.Lgs. 507/1999.
Per “strada ordinaria” deve intendersi la “strada”, definita dall’art. 2 c. 1 C.d.S., come «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali».
Trattasi di delitto che richiede l’elemento soggettivo del dolo specifico, “al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione”.
Ne deriva che la semplice sosta irregolare, o l’abbandono del veicolo sulla strada, rimangono illeciti amministrativi, se la condotta non sia finalizzata a impedire la circolazione degli altri veicoli. 
Ai sensi del comma 3, la pena è raddoppiata per il fatto commesso da più persone, anche non riunite, ovvero usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose, ferma restando l’integrazione in concorso delle ulteriori fattispecie di reato, quali lesioni o violenza privata, in quanto aventi diversa oggettività giuridica.
Trattandosi di delitto non colposo i cui limiti edittali rientrano in quelli previsti dal comma 1 dell’art. 381 c.p.p., è consentita, previa valutazione della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, la misura precautelare dell’arresto facoltativo in flagranza. 
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 213 C.d.S., anch’esso novellato dal D.L. 113/2018, il veicolo strumentalmente adoperato per commettere il reato di blocco stradale, indipendentemente dal fatto che il conducente sia maggiorenne o minorenne, può essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca, secondo la procedura individuata dal codice della strada. 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 1-bis, completamente riscritto, la condotta di chi impedisce la libera circolazione su una strada ordinaria mediante ostruzione “con il proprio corpo”, si pensi alla mera resistenza passiva della persona che si colloca sulla strada, rimane illecito amministrativo.
Ovviamente, restano configurabili gli eventuali reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale (art. 336 e 337 c.p.), o di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).
Il nuovo illecito è punito, secondo le regole procedurali scandite dalla L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 €, per la quale oggi, a differenza del passato, è ammesso il pagamento in misura ridotta.
La medesima sanzione si applica ai promotori e organizzatori di eventuali manifestazioni tese a impedire la libera circolazione sulla strada.
La disposizione, che introduce un’autonoma responsabilità, sembra prendere le mosse dall’aggravante speciale di cui al comma 2 dell’art. 340 c.p., ma non determina alcun aumento del carico sanzionatorio rispetto alla condotta del semplice partecipante.

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