«La misura si fonda sul principio del ‘pay per use’: il pedaggio deve essere equo e proporzionato al servizio effettivamente fruito e, pertanto, un servizio non pienamente goduto non può essere integralmente pagato», dice l’Autorità dei trasporti intervenendo per fare chiarezza sul rimborso automatico dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico e cantieri.
di Redazione —
Nei giorni scorsi, l’Autorità dei trasporti ha diffuso una nota per chiarire il funzionamento del sistema di rimborso automatico dei pedaggi autostradali, in relazione alle ricostruzioni stampa sul sistema di rimborsi e alle criticità che alcuni hanno sollevato, fra cui il timore che i rimborsi siano scaricati sugli automobilisti con un aumento delle tariffe, oggi, interviene per fare chiarezza sul dibattito relativi al rimborso dei pedaggi autostradali, che scatterà dal prossimo 1 giugno per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti.

Il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse, come incidenti o fenomeni meteo, è stato introdotto dalla Delibera ART n. 211 del dicembre 2025. e come spiega l’Autorità «Si tratta di un provvedimento innovativo, che introduce per la prima volta in Italia una tutela concreta per i cittadini, sempre più frequentemente esposti a rallentamenti e disservizi. La misura si fonda sul principio del ‘pay per use‘: il pedaggio deve essere equo e proporzionato al servizio effettivamente fruito e, pertanto, un servizio non pienamente goduto non può essere integralmente pagato.».
I chiarimenti interessano dunque il rimborso dei pedaggi e il principio di compensazione dei rimborsi, un parziale recupero delle somme versate che si ridurrà negli anni fino al 2030 e che riguarda le concessioni già esistenti quando la delibera è stata approvata e, come informa la nota dell’Autorità «Con l’obiettivo di garantire l’applicazione della misura nel più breve tempo possibile, l’Autorità ha previsto che il meccanismo venga introdotto non soltanto nelle nuove concessioni autostradali, ma anche in quelle già in essere, attraverso specifici atti aggiuntivi stipulati tra concedente e concessionario in occasione del primo aggiornamento o revisione dei piani economico-finanziari. Proprio in considerazione del fatto che la novità interviene su rapporti concessori già esistenti, la delibera tiene conto della necessità di assicurare un equilibrio sostenibile del sistema nel lungo periodo, contemperando la tutela dei diritti degli utenti con la sostenibilità economica delle infrastrutture.».

«In questo contesto si inserisce il principio di compensazione dei rimborsi per i concessionari, previsto, è opportuno ribadirlo, esclusivamente per le concessioni già in essere alla data di pubblicazione della delibera e, comunque, in via transitoria. Tale meccanismo sarà progressivamente ridotto fino ad azzerarsi completamente dal 2030. Prima di quella data, il recupero avrà in ogni caso un impatto sostanzialmente impercettibile per i viaggiatori. A regime, gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi in presenza di cantieri non potranno essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio», scrive l’Autorità.
L’autorità invocando «il diritto dei cittadini a una corretta informazione che arrivano a fronte di letture critiche che di fatto ridimensionano la portata del provvedimento o suggeriscono un impatto nullo o negativo», auspica, «pertanto che, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e delle diverse prerogative, compreso il legittimo e attento ruolo svolto dalle associazioni dei consumatori, tutte le parti coinvolte contribuiscano a una comunicazione corretta e aderente ai contenuti della delibera, favorendo la diffusione di informazioni verificate e sostenendo la piena tutela dei diritti dei cittadini, che rappresenta una delle prerogative fondamentali del mandato istituzionale di ART.».

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