EMILIANO: «Verrà comunque reintrodotto il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte delle famiglie che ne faranno richiesta nell’esercizio del diritto alla salute di ciascuno studente e della famiglia stessa per evitare che qualcuno possa essere costretto da interpretazioni errate a frequentare in presenza nonostante la grave pandemia in atto.».

di Redazione —

«I provvedimenti dei giudici non si discutono, se non impugnandoli e quindi mi atterrò a questa regola. Cerco comunque di spiegare cosa sta succedendo. È stata sospesa una mia ordinanza finalizzata a salvaguardare la vita del personale della scuola in vista dell’esplosione della pericolosa “variante inglese”. La sospensione è stata concessa per evitare un danno al diritto alla frequenza in presenza, non essendoci dubbio che la scuola pugliese ha anche un mezzo alternativo di didattica che è quella digitale integrata a distanza. In ogni caso, per evitare contrasti col provvedimento del giudice, ho emesso un’ordinanza che lega la temporanea sospensione della didattica in presenza ad un termine per la esecuzione della campagna vaccinale nelle scuole. Con questo si soddisfa un’esplicita richiesta di motivazione. Sono costretto ad intervenire per evitare che le scuole siano improvvisamente invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia da “variante inglese” che ormai sta sostituendo le altre meno pericolose e meno contagiose. Tale sospensione della didattica in presenza era stata richiesta unanimemente da tutti i sindacati dalla stragrande maggioranza delle famiglie, sul presupposto del pericolo che un’insufficienza della prevenzione di infortuni sul lavoro da parte delle scuole, potesse pregiudicare la vita e la salute del personale scolastico non ancora vaccinato. Proprio mentre i vaccini si sono resi finalmente disponibili. Ritenendo fondata questa posizione del sindacato unanime, adotterò immediatamente un’altra ordinanza che, tenendo conto dei rilievi del giudice, tuteli comunque la vita del personale scolastico agganciando la durata della campagna vaccinale per le scuole al periodo di vigenza della ordinanza, rimuovendo il limite del 50% alla presenza contemporanea nelle classi.

Verrà comunque reintrodotto il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte delle famiglie che ne faranno richiesta nell’esercizio del diritto alla salute di ciascuno studente e della famiglia stessa per evitare che qualcuno possa essere costretto da interpretazioni errate a frequentare in presenza nonostante la grave pandemia in atto», le parole del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che precedevano l’emanazione della nuova ordinanza in cui si legge:
Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute, EMANA la seguente ordinanza

  • 1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • 2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;
  • 3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente www.regione.puglia.it Pagina 7 affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;
  • 4. I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;
  • 5. Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
  • 6. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria  autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
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