SANDRI: «il Decreto Legge attuale è inapplicabile se si rispetta l’Art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono il Codice Civile, comunemente dette “preleggi”. La norma citata prevede che una fonte normativa di grado superiore prevalga su quella di grado inferiore indipendentemente dal tempo in cui ciascuna di esse entra in vigore. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) è norma speciale che disciplina espressamente anche le attività di esercizio del commercio in genere.».

di Redazione —

«Sono uscite le linee guida per essere esentati dal green pass: è sufficiente, fino al 30 settembre, una dichiarazione del medico di base, da esibire al controllante, in cui egli dichiara la sussistenza di controindicazioni alla vaccinazione. Non è necessario che sia il medico di base scelto a redigere questo attestato. Come precisa la circolare del Ministro della Salute, esiste una doppia possibilità di evitare il vaccino: esso può essere controindicato, perchè “aumenta il rischio di gravi reazioni avverse”, rendendolo “maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione”, oppure, può essere una precauzione evitarlo, perchè “può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria”. In questo caso la situazione va valutata caso per caso, facendo un bilancio del “il rapporto beneficio/rischio”.

Afferma ancora la circolare che in entrambi i casi, tuttavia, non va esclusa la possibilità di somministrare altri vaccini disponibili, rispetto a quello specifico per cui vale la controindicazione o la precauzione.
Alla luce di queste affermazioni del Ministro della Salute vi sono ampi spazi per ottenere l’esenzione in quanto non vi è dubbio che in numerosissime ipotesi di patologie anche lievi, la somministrazione di un vaccino genico può determinare potenziali danni alla salute e violare il principio di precauzione.  È opportuno far precisare dal medico di medicina generale che, sempre, in forza del rispetto del principio di precauzione è sconsigliata la somministrazione di qualsivoglia vaccino», scrive su Telegram l’avvocato Mauro Sandri, uno dei legali, che stanno lottando all’interno dei Tribunali per le libertà fondamentali dei cittadini ed il ritorno alla normalità della vita quotidiana a proposito di green pass e vaccini, sottolineando, a proposito della  ‘gerarchia delle fonti’, che: «il Decreto Legge attuale è inapplicabile se si rispetta l’Art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono il Codice Civile, comunemente dette “preleggi”.

La norma citata prevede che una fonte normativa di grado superiore prevalga su quella di grado inferiore indipendentemente dal tempo in cui ciascuna di esse entra in vigore. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) è norma speciale che disciplina espressamente anche le attività di esercizio del commercio in genere. L’Art. 187 del TULPS prevede l’obbligo dell’accettazione da parte dell’esercente, dell’accesso ai locali di qualsivoglia persona.
Il DL relativo al green pass, che pone limitazioni alla libertà di accesso per asseriti motivi di tutela della salute pubblica, è atto avente forza di legge. Nel contrasto tra diverse fonti prevale quella speciale. La deroga per motivi di salute avrebbe dovuto essere chiaramente espressa e posizionata all’interno della norma speciale.
Se attuata con mero Decreto Legge autonomo si pone in contrasto con la legge speciale, con la conseguenza che la norma di grado inferiore, cioè il DL, sia inapplicabile. Questa la legge. Se prevarrà l’inganno sarà, solo, perchè, come al solito, verrà utilizzata la forza. Tuttavia, è una lezione perenne che, facendo leggi ingannevoli, si finisce male, anzi, malissimo.».

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