La Corte di Giustizia UE stabilisce che l’istituto può chiedere il risarcimento solo in un secondo momento, ma l’accredito delle somme sottratte deve essere immediato.
di Redazione —
La negligenza grave del cliente non esonera la banca dal rimborso immediato in caso di operazione di pagamento non autorizzata. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una sentenza storica sul phishing, chiarendo che l’istituto di credito può rivalersi sull’utente solo in un secondo momento. Questa decisione rappresenta una svolta fondamentale per la tutela dei consumatori nell’era dei servizi bancari digitali e delle frodi informatiche sempre più sofisticate.

Il caso specifico esaminato dai giudici europei riguarda una cittadina polacca vittima di un classico schema di phishing: ingannata da un link fraudolento inviato da un finto acquirente su una nota piattaforma di compravendita, la donna ha inserito le proprie credenziali bancarie su un sito clone che riproduceva perfettamente l’interfaccia della sua banca. Grazie a questi dati estratti con l’inganno, i truffatori sono riusciti a sottrarle circa 700 euro tramite un trasferimento non autorizzato. Nonostante la tempestiva segnalazione avvenuta il giorno successivo, la banca si era rifiutata di rimborsare la somma, accusando la cliente di grave negligenza nella custodia dei propri dati d’accesso e di aver violato gli obblighi contrattuali di sicurezza.
I giudici europei hanno rigettato la posizione dell’istituto di credito, interpretando in modo rigoroso le direttive comunitarie. La Corte ha confermato che il prestatore di servizi di pagamento ha l’obbligo assoluto di rimborsare l’importo sottratto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la notifica dell’operazione fraudolenta. Secondo la sentenza, esiste un’unica eccezione ammessa a questo obbligo di riaccredito immediato: il caso in cui la banca abbia fondati e ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal cliente stesso. In questa specifica circostanza, l’istituto deve denunciare l’accaduto per iscritto alle autorità competenti. Al di fuori di questo scenario, il semplice sospetto che il cliente sia stato ingenuo o negligente non legittima in alcun modo il blocco del rimborso.
La sentenza introduce una chiara procedura in due fasi distinte che bilancia la tutela immediata del correntista con il diritto di rivalsa della banca: in un primo momento, l’istituto deve ripristinare immediatamente la liquidità sul conto del cliente, annullando l’effetto della truffa.
In un secondo momento, la banca ha la facoltà di avviare un’azione legale per richiedere la restituzione dei fondi, ma spetta interamente all’istituto dimostrare la negligenza grave o il dolo del cliente. L’onere della prova viene quindi ribaltato: non è il cittadino a dover dimostrare di essere stato diligente, ma è la banca a dover provare l’estrema trascuratezza dell’utente per poter trattenere o riavere le somme.

WHATSAPP 333 423 5237 – SOLO MESSAGGIO –
spiegando, di cosa avete bisogno, per essere ricontattati
Ufficio: Via Troia, 32 – San Severo
per preventivi o informazioni: info@fantownservice.it
