Il Centro Europeo Consumatori Italia riepiloga le principali regole da conoscere per evitare problemi al momento dell’imbarco o all’arrivo nel Paese di destinazione, atteso che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per l’espatrio e, a seconda della destinazione, potrebbero essere necessari il passaporto, una determinata validità residua, un visto o un’autorizzazione elettronica di viaggio, anche in caso di scali intermedi.

di Redazione —

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, come previsto dal Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che ha introdotto nuovi requisiti di sicurezza per le carte d’identità dei cittadini dell’Unione europea. In particolare, l’articolo 5 stabilisce che le carte d’identità che non rispettano gli standard internazionali di sicurezza e non sono dotate della cosiddetta MRZ, Machine Readable Zone, ossia la zona a lettura automatica utilizzata ai controlli di frontiera.

Per effetto di tale disposizione, l’unico documento nazionale valido per l’espatrio sarà la CIE, Carta d’Identità Elettronica, salvo il possesso di un passaporto in corso di validità, anche se la carta d’identità cartacea, pur non essendo più valida come documento di viaggio per l’espatrio, potrà continuare ad avere una limitata efficacia per alcune attività sul territorio nazionale. Per evitare disagi ai cittadini, il Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 ha introdotto alcune disposizioni transitorie. La Circolare n. 58/2026 del Ministero dell’Interno ha chiarito che, per i rapporti contrattuali già instaurati prima del 3 agosto 2026 e nei quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per identificare le parti, non è necessario sostituire il documento fino alla sua naturale scadenza. Questa possibilità riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale e non consente di utilizzare la carta d’identità cartacea per viaggiare all’estero.

Per i voli nazionali, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha disposto, che, nell’ambito delle procedure di imbarco, non è più obbligatorio effettuare l’identificazione del passeggero al gate mediante esibizione di un documento di identità. Questa semplificazione, tuttavia, non elimina la possibilità per il vettore di richiedere, comunque, un documento di riconoscimento, per ragioni di sicurezza e prevenzione delle frodi. Il passeggero deve essere, comunque, sempre in grado di dimostrare la propria identità, qualora venga richiesto dalla compagnia aerea o dalle autorità competenti.

Per questo motivo il CEC Italia consiglia di portare sempre con sé un documento di riconoscimento valido, anche quando si viaggia esclusivamente sul territorio nazionale. Tra i documenti di riconoscimento utilizzabili rientrano quelli previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000, come, ad esempio, la patente di guida. Prima della partenza è opportuno, inoltre, verificare che il documento sia integro, leggibile e in buono stato di conservazione. Un documento deteriorato, con fotografia non riconoscibile, dati illeggibili o parti danneggiate potrebbe non essere accettato dalle autorità di frontiera o dalla compagnia aerea, anche se formalmente ancora valido.

Molti consumatori ritengono, erroneamente, che appartenere o meno all’ UE determini automaticamente il documento necessario per entrare in un Paese. In realtà, le due questioni non coincidono: Cipro, per esempio, pur essendo uno Stato Membro non fa parte dello Spazio Schengen, per cui, per entrare, sarà necessario passare il controllo passaporti, ma è sufficiente esibire la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, senza necessità del passaporto. Ugualmente ci sono quattro paesi extra-UE, l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein che fanno parte dell’Area Schengen e che accettano la carta di identità valida per l’espatrio per l’ingresso nel loro paese. Quindi, é sempre opportuno verificare le condizioni di ingresso previste dal singolo Paese prima della partenza.

Per la maggior parte delle destinazioni extraeuropee è necessario essere in possesso di un passaporto: per cui occorre verificare con attenzione la validità residua, poiché molti Stati non consentono l’ingresso se il passaporto è prossimo alla scadenza. A seconda del Paese, possono essere richiesti tre o sei mesi di validità residua e, in alcuni casi, anche una o più pagine libere per l’apposizione di timbri o visti. Inoltre, occorre verificare con attenzione la validità residua, poiché molti Stati non consentono l’ingresso se il passaporto è prossimo alla scadenza. A seconda del Paese, possono essere richiesti  tre o sei mesi di validità residua e, in alcuni casi, anche una o più pagine libere per l’apposizione di timbri o visti.

Un passaporto formalmente valido ma privo della validità residua richiesta può comportare il rifiuto dell’imbarco da parte della compagnia aerea oppure il diniego di ingresso da parte delle autorità di frontiera. Oltre al passaporto, numerosi Paesi richiedono un visto d’ingresso oppure un’autorizzazione elettronica di viaggio (ad esempio ESTA, eTA o ETA). In molti casi, inoltre, le autorità di frontiera possono richiedere al viaggiatore di dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso nel Paese, ad esempio esibendo un biglietto di ritorno o di proseguimento del viaggio, la prenotazione di una struttura ricettiva oppure la disponibilità di risorse economiche sufficienti per il soggiorno.

Anche in assenza di un obbligo generalizzato, la mancanza di tale documentazione può comportare il rifiuto dell’ingresso nel Paese. Per questo motivo è sempre consigliabile verificare, prima della partenza, i requisiti previsti dalla normativa dello Stato di destinazione. Le compagnie aeree verificano frequentemente la documentazione prima dell’imbarco e possono rifiutare il trasporto qualora il passeggero non sia in possesso dei documenti richiesti dal Paese di destinazione o di transito. Ciò avviene perché, in caso di diniego d’ingresso, il vettore è generalmente tenuto a farsi carico del rimpatrio del passeggero.

Attenzione agli scali intermedi e alle prenotazioni online: quando si prenota un viaggio attraverso una piattaforma online o un motore di ricerca è importante verificare con attenzione l’intero itinerario. In alcuni casi, la presenza di uno o più scali, non è immediatamente evidente, soprattutto quando il viaggio prevede cambi di compagnia aerea, aeroporti diversi o collegamenti proposti come la soluzione più conveniente. È bene ricordare che, salvo il caso in cui venga acquistato un pacchetto turistico, le piattaforme che vendono esclusivamente voli non hanno generalmente uno specifico obbligo di informare il passeggero sui documenti necessari per l’ingresso o il transito nei diversi Paesi.

Per questo motivo è consigliabile verificare sempre:

  • documenti richiesti dal Paese di destinazione;
  • gli eventuali requisiti previsti dai Paesi nei quali è programmato uno scalo;
  • la necessità di un visto o di un’autorizzazione elettronica anche per il solo transito;
  • le condizioni applicabili in caso di cambio aeroporto, ritiro del bagaglio o uscita dall’area internazionale.

Le informazioni eventualmente fornite dalla piattaforma costituiscono un utile supporto, ma la responsabilità di verificare la documentazione necessaria per il viaggio resta in capo al passeggero. Per informazioni aggiornate è sempre opportuno consultare i siti ufficiali delle autorità competenti, come il portale del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri dove sono riportati, per ciascun Paese, i documenti necessari, i requisiti sanitari, le eventuali restrizioni e gli avvisi di sicurezza aggiornati.

In caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta d’identità durante il soggiorno all’estero, è necessario presentare denuncia alle autorità locali e rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente, che potrà rilasciare, ove ne ricorrano i presupposti, un documento di viaggio provvisorio per consentire il rientro in Italia. Se nel Paese in cui ci si trova non è presente una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, il cittadino italiano può beneficiare della tutela consolare prevista per i cittadini dell’Unione europea non rappresentati, prevista dalla Direttiva (UE) 2015/637, e rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato di un altro Stato membro dell’Unione europea presente sul territorio.

Per evitare inconvenienti, il Centro Europeo Consumatori Italia consiglia di verificare sempre:

  • di essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica o del passaporto, a seconda della destinazione;
  • la validità del documento e l’eventuale validità residua richiesta;
  • la necessità di un visto o di un’autorizzazione elettronica di viaggio;
  • le regole applicabili agli scali intermedi;
  • eventuali aggiornamenti sulle condizioni di ingresso nel Paese di destinazione.

Un semplice controllo effettuato con qualche settimana di anticipo può evitare il rifiuto dell’imbarco, il mancato ingresso nel Paese di destinazione e costi aggiuntivi che rischiano di compromettere la vacanza.

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